Economia e TurismoMaiori, modifiche all’Imposta di soggiorno: aumentano tariffa e periodo di applicazione

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Maiori, modifiche all’Imposta di soggiorno: aumentano tariffa e periodo di applicazione

A Maiori, è stato modificato e integrato il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, che vede un aumento di tariffa e periodo di applicazione

Inserito da (Maria Abate), giovedì 4 novembre 2021 17:24:21

Fin dalla sua "nascita", ormai dieci anni fa, è stata una delle imposte più controverse, non uniforme, ma decisa e applicata in ordine sparso dai Comuni turistici nonostante l'opposizione degli albergatori.

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 12 ottobre 2021, a Maiori, è stato modificato e integrato il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno.

In primis, è variato il periodo di applicazione: dal 1° gennaio al 31 dicembre per chi soggiorna a Maiori è dovuta l'imposta di soggiorno.

Poi, insiste in capo agli operatori un obbligo di dichiarazione con la specifica che per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre è dovuta giornalmente anche in caso di assenza di arrivi (art. 7 comma 5);

Viene inoltre posta l'attenzione sulla discriminante temporale, così come previsto dalla norma, per identificare quella che è la locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n.50/2017 (soggetta ad imposta di soggiorno giornaliera) e i contratti di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all'Articolo 53 del D.Lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) di durata superiore ai 30 giorni per i quali viene corrisposta un'imposta forfettaria.

Quindi, con Delibera di Giunta n. 159 del 14 ottobre, sono state approvate le nuove tariffe, che hanno visto un aumento, così come di seguito riportato:

- Imposta pari ad € 4,00

  1. Alberghi 4 e 5 stelle
  2. Alberghi diffusi 4 e 5 stelle
  3. Pensioni 4 e 5 stelle

- Imposta pari ad € 3,00

  1. Alberghi 3, 2 e 1 stella
  2. Alberghi diffusi 3, 2 e 1 stella
  3. Pensioni 3, 2 e 1 stella

- Imposta pari ad € 1,50

  1. Affittacamere
  2. Bed & breakfast,
  3. case ed appartamenti per vacanze,
  4. case per ferie, foresterie per turisti,
  5. case religiose d'ospitalità,
  6. agriturismi,
  7. locazioni brevi,
  8. unità abitative ammobiliate ad uso turistico ed ogni altro alloggio extralberghiero anche gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti.

Imposta forfettaria pari ad € 50,00 per contratto di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all'art. 53 del D. Lgs. n.79/2001 di durata superiore ai 30 giorni.

Non va presentato il modello 21, in quanto sostituito da dichiarazione unica da rendere il 30 giugno 2022 relativamente alle annualità 2020 e 2021 (DL 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in legge il 21 maggio 2021).

Per informazioni attinenti all'applicazione dell'imposta:

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