Traffico, viabilità, Anas, targhe alterne, weekend, Costiera Amalfitana
Viabilità sulla Ss163: dal 15 giugno transito a targhe alterne nei weekend esclusi residenti, NCC e soccorsi
È passata inosservata la tanto dibattuta ordinanza ANAS, la 337/2019, che regola l'accesso e la percorribilità della Statale Amalfitana, nel giorno in cui è entrata in vigore
Inserito da (Maria Abate),
mercoledì 17 giugno 2020 11:58:45

È passata inosservata la tanto dibattuta ordinanza ANAS, la 337/2019, che regola l'accesso e la percorribilità della Statale Amalfitana, nel giorno in cui è entrata in vigore.
Il primo Aprile scorso, infatti, essendo vietati gli spostamenti da un Comune all'altro, come da decreto governativo per il contenimento del contagio da Covid-19, in pochi se ne sono ricordati. Ma con la fine del lockdown e l'arrivo dei turisti, è opportuno spiegare nel dettaglio cosa prevede l'Ordinanza per i seguenti tratti della SS163:
- Dal km 10+195 al km 12+270 (Positano),
- dal km 17+160 al km 19+800 (da Positano a Praiano),
- dal km 20+560 al km 20+900 (Praiano),
- dal km 22+010 al Km 26+800 (da Praiano ad Amalfi),
- dal km 27+215 al km 28+000 (Amalfi),
- dal km 34+060 al km 34+626 (da Minori a Maiori),
- dal Km 36+175 al km 44+758 (da Maiori a Cetara),
- dal km 45+070 al Km 49+600 (da Cetara al Bivio di Raito).
Dal 1° aprile tutti i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada sono tenuti a far rispettare la seguente disciplina del traffico:
- nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 15 giugno ed il 31 luglio e tra l'1 settembre ed il 30 settembre, per l'intero mese di agosto, per la Settimana Santa, fino al lunedì In Albis, e dal 24 aprile al 02 maggio, il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle 10 alle 18. In particolare, nel giorni con data dispari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica dispari, mentre nei giorni con data pari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica pari, ad eccezione di:
- residenti nei 13 Comuni della Costa d'Amalfi;
- veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purchè presenti a bordo dello stesso;
- Taxi e NCC;
- Mezzi di soccorso e Forze di Polizia.
- divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 10,36 di lunghezza;
- circolazione in entrambi i sensi di marca del mezzi di ingombro inferiore o Uguale a mt. 4,00 di altezza, mt 2,10 di larghezza, mt 6,00 di lunghezza;
- senso di marcia obbligatorio in direzione Positano/Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori a quelle Indicate ai precedente punto b) e superiori a quelle Indicate al precedente punto ci con deroga, nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, per i soli veicoli adibiti al trasporto di persone, di medesime dimensioni, che potranno transitare in direzione opposta, tra le ore 09.00 alle ore 11.00, da Ravello a Positano, e tra le ore 16:00 e le ore 19:00, da Ravello ad Amalfi (Piazza Flavio Gioia);
- divieto di transito per l'intero anno solare In entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.30 alle ore 24.00 dei camper, caravan, indipendentemente dalle loro dimensioni, e degli autoveicoli trainanti roulotte o rimorchi;
- divieto di transito per l'intero anno solare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.00 alle ore 23.00 degli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 120 q., degli autotreni, autoarticolati e autosnodati, questi ultimi eventualmente e preventivamente autorizzati con obbligo di scorta tecnica dalle ore 23:00 alle ore 6:00;
- divieto di transito, nel senso di marcia da Positano a Vietri sul Mare, del mezzi di Ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 8,00 di lunghezza, nei giorni di sabato e domenica, nonché in quelli di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto;
- divieto di scarico e carico permanente di merci dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- il presente dispositivo non si applica esclusivamente ai bus adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea con obbligo di servizi minimi essenziali (art 5 comma, LR.C. n°2/2002);
- sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza i mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.
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