PoliticaDipendente con contratto non in regola, condannati Pd leccese e Teresa Bellanova: dovranno risarcire ex addetto stampa

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Dipendente con contratto non in regola, condannati Pd leccese e Teresa Bellanova: dovranno risarcire ex addetto stampa

La Bellanova e il Pd provinciale di Lecce hanno fatto lavorare per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa, tenendolo come co.co.co e a partita Iva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era un dipendente del partito

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), giovedì 15 settembre 2022 09:36:56

L'ex sindacalista ministro delle Politiche agricole e attualmente viceministro delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, è stata condannata, insieme al PD, per non aver riconosciuto i diritti di un giovane studente universitario leccese nell'ambito di un'attività lavorativa. L'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado.

Stando alla ricostruzione, la Bellanova e il Pd provinciale di Lecce hanno fatto lavorare per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa, tenendolo come co.co.co e a partita Iva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era un dipendente del partito, con un "rapporto di lavoro subordinato". Per questo motivo l'ex ministro e il Pd di Lecce sono stati condannati dalla corte di Appello del capoluogo salentino.

La sezione lavoro della Corte ha condannato il partito a pagare allo studente oltre 50mila euro, di cui 6.700 in solido con l'ex ministro Bellanova. Quest'ultima ha commentato così la notizia della condanna:

"Le sentenze non si commentano, si rispettano. È quello che ho sempre pensato ed è esattamente quello che in questo caso ho già fatto.

Lo dico in riferimento alla notizia riportata stamane da alcune agenzie e organi di stampa relativamente alla sentenza della Corte di Appello di Lecce che, in una causa di lavoro, ha disposto, a mio carico, il pagamento di una somma pari a circa 1.300 euro - già versati - per fatti risalenti al 2013.Contemporaneamente, e per meglio inquadrare la vicenda, faccio alcune precisazioni necessarie.

Nel primo grado di giudizio innanzi al Tribunale le richieste del ricorrente erano state totalmente rigettate dal Giudice, il quale aveva ritenuto che la prestazione di lavoro oggetto della controversia fosse completamente autonoma.

Successivamente la sentenza della Corte d'Appello di Lecce ha ritenuto di qualificare la stessa prestazione come collaborazione coordinata e continuativa che, come è noto, è, comunque, un rapporto di lavoro autonomo, escludendo, dunque, la natura subordinata del rapporto.

In virtù di questa valutazione discrezionale, che i miei legali ritengono del tutto infondata e che sarà, pertanto, oggetto di impugnazione in Cassazione, sono stati applicati gli effetti della cosiddetta legge Biagi secondo cui, in mancanza del "progetto" (previsto, appunto, per le collaborazioni coordinate e continuative), al collaboratore è riconosciuta la medesima retribuzione del lavoratore subordinato.

𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨. Vale la pena sottolineare che la stessa Corte d'Appello di Lecce ha sancito un utilizzo estremamente limitato della collaborazione e per un periodo di tempo di soli 5 mesi.

Ed è opportuno infine ricordare che parliamo di sentenza non definitiva in quanto si è nei termini per proporre ricorso in Cassazione, come peraltro già preannunciato dal mio difensore".

Foto: Teresa Bellanova

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